3320 Letture
DATI (forniti dalla Prefettura di Modena)
Suddivisione trattenuti per genere:
uomini: 677
donne: 729
NAZIONALITA' PIU' RAPPRESENTATIVE (con più di 10 trattenuti, in ordine alfabetico):
uomini:
Albania, Algeria, Bosnia, Ghana, Marocco, Moldavia, Nigeria, Romania, Senegal, Tunisia
donne:
Brasile, Bulgaria, Cina, Ghana, Marocco, Moldavia, Nigeria, Romania, Russia, Serbia, Ucraina
TOTALE STRANIERI TRATTENUTI: 1406
Trattenuti con provvedimento di espulsione ex. art. 13, comma 2, lettere a) e b): 1284
Trattenuti con provvedimento di espulsione ex. art. 14, comma 5 ter: 68
Trattenuti con provvedimento di espulsione con intimazione: 16
(Tot. 1368)
Trattenuti con provvedimento di espulsione ex. art. 13, comma 2, lettera c): 18
Trattenuti con provvedimento di espulsione ex. art. 15: 20
(Tot. 38)
TRATTENUTI DALLE QUESTURE
Trattenuti dalla questura di Modena : 526
Trattenuti da altre questure (di tutto il territorio Italiano): 880
Regioni interessate da questure che hanno trattenuto a Modena più di 10 persone: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana
Regioni interessate da questure che hanno trattenuto a Modena da 5 a 10 persone:
Trentino, Umbria, Campania, Molise, Abruzzi, Val d’Aosta
Regioni interessate da questure che hanno trattenuto a Modena meno di 5 persone:
Marche, Lazio, Puglia, Sicilia, Sardegna
Stranieri ex-detenuti: 130
TOTALE STRANIERI ACCOMPAGNATI ALLA FRONTIERA: 484
Stranieri accompagnati alla frontiera con provvedimento di espulsione ex. art. 13, comma 2, lettere a) e b): 452
Stranieri accompagnati alla frontiera con provvedimento di espulsione ex. art. 14, comma 5 ter: 12
Stranieri accompagnati alla frontiera con provvedimento di espulsione con intimazione: 8
(Tot. 472)
Stranieri accompagnati alla frontiera con provvedimento di espulsione ex. art. 13, comma 2, lettera c): 6
Stranieri accompagnati alla frontiera con provvedimento di espulsione ex. art. 15: 6
(Tot. 12)
TOTALE STRANIERI DIMESSI, TRASFERITI, ALLONTANATISI: 874
Dimessi per non convalida del trattenimento: 353
Dimessi per decorrenza dei termini di trattenimento (60 giorni): 376
Dimessi per richiesta permesso di sogg.: 16
Dimessi per richiesta asilo politico: 7
Dimessi per ingresso nuovi Stati membri nella Comunità Europea: 3
Dimessi per motivi giudiziari: 22
Dimessi per ricorso accolto: 7
Dimessi per motivi sanitari: 3
Dimessi in quanto positivi al test di gravidanza: 14
Dimessi per accertata minore età: 10
Trasferiti ad altri CPTA: 46
Fughe: 17
Totale stranieri attualmente presenti (dato estrapolato per differenza dai precedenti): 48
TOTALE INVII AL PRONTO SOCCORSO: 147
per patologie internistiche: 56
per patologie chirurgiche: 22
per patologie odontoiatriche: 27
per patologie ginecologiche: 42
TOTALE RICOVERI IN OSPEDALE: 19
di tipo internistico: 12
di tipo chirurgico: 6
di tipo ostetrico: 1
ATTI DI AUTOLESIONISMO: 123
dal 23-09-03 al 30-09-04 (molti commessi dalla stessa persona): 109
dal 01-10-04 al 26-10-05: 14
CALCOLO ECONOMICO
Costo edificio: 11.362.000 € (che il Min. Interno ripaga annualmente mediante canone di affitto, ipotizziamo 500.000 €/anno)
Costi manutenzione: 500.000 €/anno (dati Corte dei Conti in relazione anno 2004 su attività relative all’immigrazione: 677.581 € per il 2003 e 554.422 € per il 2004)
Appalto Misericordia+Consorzio cooperative sociali: 69,5 €/pers. x giorno, totale (con 60 trattenuti) 1.522.050 €/anno
Stipendi lordi personale di sorveglianza: 1.301.040 €/anno (1807 euro/pers. x mese, 60 agenti)
Stipendi lordi personale medico e paramedico: sconosciuto
Costo dei trasporti dei trattenuti (trasferimenti e accompagnamenti alla frontiera): 433.608 €/anno (dati Corte dei Conti in relazione anno 2004 su attività relative all’immigrazione: 1869 €/anno x effettivo rimpatrio, per Modena si sono considerati i 484 accompagnati alla frontiera, cioè 232 pers./anno)
Costo totale annuo: circa 4.256.698 €/anno (escluse le voci di spesa sconosciute)
CONSIDERAZIONI
- Le nazionalità più rappresentative per le donne sono quelle dei paesi paesi da cui, di solito, provengono le donne destinate al traffico della prostituzione: prostituirsi non è reato e la pericolosità del fenomeno della prostituzione è legata alle organizzazioni di sfruttamento: non sembra logico espellere le persone sfruttate per aumentare la sicurezza del nostro territorio (l’ex sindaco di Modena Barbolini, che aveva fortemente sostenuto il progetto di un CPTA nella nostra città, aveva promesso un uso del nostro centro solo per le persone pericolose);
- le nazionalità più rappresentative per le donne non legate al fenomeno della prostituzione a Modena, Cina e Ghana, e quelle più rappresentative per gli uomini indicano una presenza di trattenuti provenienti dai paesi interessati da rilevanti flussi immigratori per ricerca lavoro; queste persone entrano in Italia non attraverso i canali regolari di ingresso per lavoro e divengono manodopera in nero: per colpire il lavoro nero è necessario aprire canali regolari di ingresso per ricerca lavoro;
- 1284+68+16=1368 su 1406 (97,3%) trattenuti perchè clandestini o irregolari o perchè hanno violato un precedente ordine del questore di lasciare l’Italia (probabilmente sempre perchè espulsi in quanto clandestini o irregolari) indicano che il CPTA di Modena non è utilizzato per allontanare persone pericolose ma stranieri che hanno violato norme amministrative
- 18+20=38 su 1406 (2,7%) trattenuti per motivi legati alla condotta tenuta in Italia (comportamenti illeciti, condanne): queste persone, sicuramente quelle pericolose cui si riferiva l’ex sindaco Barbolini, vengono trattenute insieme a persone che non hanno mai avuto comportamenti illeciti, sicuramente dando origine a problemi di convivenza, in quanto non è sempre possibile ospitare diverse categorie di trattenuti in blocchi separati
- 880 su 1406 (63%) sono trattenuti da altre questure: poichè il CPTA, come vedremo successivamente, si dimostra poco efficace come mezzo per garantire le espulsioni, esso diventa uno strumento per “prelevare” stranieri da altri territori e rilasciarli nel nostro, non assolvendo la funzione di “ripulitura del territorio” promessa da chi ne ha voluto la realizzazione; questo dato è in aumento rispetto al periodo dal 25-11-02 al 25-09-03 (47%), in conseguenza delle modifiche apportate al Testo Unico sull’imigrazione delle norme che prevedevano il trattenimento solo nel centro più vicino rispetto alla Prefettura che dispone l’espulsione; tali modifiche determinano inoltre un aumento dei costi delle espulsioni legato all’aumento dei costi dei trasferimenti dei trattenuti
- il dato relativo ai 130 stranieri trattenuti che sono anche ex-detenuti, e che sembrerebbe provare un uso del CPTA come strumento di sicurezza del territorio, è invece da interpretare in questo modo: mentre sono 18 ad essere trattenuti in seguito ad espulsione decisa da un questore, in quanto persone pericolose o indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, e sono 20 ad essere trattenuti in seguito ad espulsione decisa da un giudice, come misura di sicurezza nei confronti di persone condannate e pericolose, gli altri 92 ex-detenuti (130-18-20) sono prelevati e trattenuti alle porte del carcere il giorno della loro uscita in quanto non regolari in Italia, dunque per motivi amministrativi e non penali, per di più il giorno in cui avrebbe dovuto iniziare il loro reinserimento in società una volta scontata una pena rieducativa; coloro tra questi che sono clandestini, se non sono stati identificati in carcere, non lo saranno certo nei 60 giorni del trattenimento, che si profila dunque come una inutile vessazione, mentre per quelli identificati sarebbe più logico attivarsi, per predisporre documenti e mezzi per l’espulsione, prima della scarcerazione, evitando il trattenimento
il numero di 484 espulsioni efficaci sul totale di 1406 (34%) non giustifica i costi umani, sociali ed economici sostenuti; se consideriamo solo quelli economici vediamo che 8.868.120 € spesi in 25 mesi per espellere 484 presone corrispondono a 18.322 €/pers. inoltre 4.256.698 € spesi ogni anno corrispondono ad un costo totale giornaliero pro-capite di 194 €/pers. x giorno
- dei 1368 (1284+68+16) trattenuti solo per una violazione amministrativa alle norme su ingresso e soggiorno (clandestini e irregolari) solo 472 sono espulsi (452+12+8), gli altri hanno trascorso 60 giorni in condizioni di privazione della libertà personale inutilmente
- delle 68 persone trattenute per aver violato l’ordine del questore di lasciare il territorio dello stato quando non è stato possibile accompagnarli alla frontiera (espulsione ex. art. 14, comma 5 ter) solo 12 sono espulse, le altre 56 sono rimesse in libertà rischiando, ad una successiva violazione, addirittura la recluisone da 1 a 4 anni, eccessiva per semplici violazioni a norme amministrative su ingresso e soggiorno
dei 18 trattenuti in seguito ad espulsione decisa da un questore, persone pericolose o indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, solo 6 sono espulsi, gli altri 12 rientrano in circolazione; dei 20 trattenuti in seguito ad espulsione decisa dal giudice, come misura di sicurezza nei confronti di persone condannate e pericolose, solo 6 sono espulsi, gli altri 14 rientrano in circolazione: era forse meglio dare effettività a queste espulsioni mediante la stipula di accordi bilaterali con gli stati di provenienza prima di costruire i CPTA
- anche se non sono tra le nazionalità più rappresentative per gli uomini, riportate sopra, sono presenti trattenuti provenienti da paesi interessati da guerre o gravi conflitti interni: finalmente compaiono anche le prime richieste di asilo, mediamente 0/mese dal 25-11-02 al 25-09-03, ora sono 0,3/mese: occorre monitorare l’informazione data ai trattenuti sulla possibilità di richiesta asilo
compaiono le prime dimissioni per gravidanza (forse dopo la magra figura del parto al CPTA del Natale 2004) e quelle per minore età, entrambi motivi ostativi al trattenimento, a dimostrare forse una maggiore attenzione ai diritti delle persone straniere trattenute: occorre continuare a vigilare sul rispetto di tali diritti
in diminuzione le fughe: erano state 16 nel periodo dal 25-11-02 al 25-09-03, ora 17 in un periodo doppio
- altissimo il numero di casi di autolesionismo anche se, come dice la Prefettura, molti “commessi dalla stessa persona” (che, dunque, sembra aver rovinato le statistiche sul CPTA), indice di presenza di forti tensioni nel centro che, come ancora ribadiamo, non è, nemmeno come battuta, paragonabile ad un “albergo”
ALLEGATI
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286. (come modificato)
Art. 13 Espulsione amministrativa
(...)
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10:
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 14 Esecuizone dell’espulsione
(...)
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.
5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perche’ il permesso di soggiorno e’ scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni.
Art. 15 Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione".
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.
CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della resclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nei minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio;
c) delitti contro l'incolumità pubblica per i quali e stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù;
e) delitto di furto con aggravante;
f) delitto di rapina e di estorsione;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete, delle associazioni di carattere militare;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a, b, c, d, f, g, i del presente comma.
Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza)
1 . Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo di cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive;
e) corruzione di minorenni;
f) lesione personale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi;
LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità):
Art. 1.
I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano:
1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2) coloro che per condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
3) coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica".
LEGGE 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia):
Art. 1.
La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
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